Startup e PMI innovative: è attuativo l’art 38 del decreto rilancio che regola l’impiego degli ulteriori 200 milioni di euro (Ministero dello Sviluppo economico, con il comunicato stampa del 20 novembre 2020.).
Finalmente operative le nuove agevolazioni e incentivi per le startup e PMI innovative previste dall’all’articolo 38 del Decreto Rilancio, convertito dalla legge 77/2020 di luglio 2020.
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In risposta all’epidemia Pandemica il decreto introduce novità interessanti per l’ “ecosistema” di innovazione imprenditoriale, prevedendo strumenti finanziari di supporto. Pertanto sono numerose le agevolazioni finanziarie introdotte.
Indice degli argomenti
- Come beneficiare dell’incentivo fiscale
- Termine dell’agevolazione
- Chi può beneficiare dell’agevolazione
- condizioni di investimento
- Conclusioni
Come beneficiare della nuova detrazione per startup e pmi
L’articolo 38 del Decreto Rilancio, convertito dalla legge 77/2020 di luglio 2020, commi 7 e 8, introducono una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche di importo pari al 50% della somma investita dal contribuente (persona fisica o società di persone) nel capitale sociale di startup o PMI innovative. Il comma 7 si riferisce agli investimenti in startup innovative o OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) “che investano prevalentemente in start-up innovative”, mentre il comma 8 si applica a PMI innovative o OICR a quest’ultime prevalentemente dedicate. L’importo massimo di investimento entro cui si può applicare l’agevolazione è il seguente:
- euro 100.000 per periodo d’imposta per tutti gli investimenti in startup innovative. Per l’eccedenza si ritorna alla detrazione preesistente del 30% (art. 29 DL. 179/2012);
- euro 300.000 per periodo d’imposta per tutti gli investimenti in PMI innovative. Per l’eccedenza si ritorna alla detrazione preesistente del 30% (art. 29 DL. 179/2012);
Termine per l’agevolazione
Affinchè il diritto alla detrazione permanga è necessario che la partecipazione sia mantenuta per almeno tre anni. In caso di mancato rispetto del termina saranno bisognerà restituire l’importo detratto unitamente agli interessi legali.
Chi può beneficiare dell’agevolazione.
La detrazione spetta ad investitori persone fisiche e società di persone che acquistano il capitale sociale di start-up e pmi innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell’investimento.
La nuova detrazione non è applicabile in sede di costituzione della società, ma solo in caso di aumento del capitale sociale.
Le agevolazioni sono concesse in regime di “aiuti de minimis. La somma degli aiuti fruiti da un unico soggetto non può superare la soglia di euro 200.000 nell’arco di tre anni; l’eventuale raggiungimento di tale soglia vieterebbe la fruizione dell’agevolazione.
Condizioni dell’investimento
La data di inizio degli investimenti è luglio 2020. Non c’è una data di termine. Solo una eventuale legge successiva potrebbe fissarla.
Conclusioni
L’agevolazione da avvio ad un forte interesse alla sottoscrizione di aumento di capitale sociale di start up innovative e Pmi innovative.
Ciascun contribuente può tipicamente godere di detrazioni fiscali nel limite dell’imposta dovuta nell’anno. Nel caso in cui la nuova detrazione dovesse eccedere l’imposta dovuta, la maggiore detrazione andrebbe definitivamente perduta (ciò non accade invece con la detrazione ordinaria, la cui eventuale eccedenza può essere riportata in periodi d’imposta successivi).
Infatti nell’ambito delle novità introdotte dal Decreto Rilancio, né il nuovo articolo 29-bis né il nuovo comma 9-ter prevedono, rispettivamente per le start-up e le PMI innovative, alcuna modalità di riporto agli esercizi successivi delle eccedenze di detrazione dall’imposta lorda dovuta. E’ prevista l’emanazione di un Decreto ministeriale al quale è demandata la definizione delle modalità attuative delle agevolazioni e dal quale ci si attende un chiarimento anche sulla predetta questione. È comunque ragionevole ipotizzare, viste le analoghe finalità delle agevolazioni, l’estensione delle modalità di riporto delle eccedenze di detrazione previste dall’articolo 29 del Decreto crescita bis, alle detrazioni derivanti dall’applicazione dei nuovi benefici fiscali.
A cura di Fernando Del Rosso
Dottore Commercialista
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