Descrizione
L’obiettivo del presente Avviso è di sostenere gli investimenti volti a favorire la Transizione Digitale (almeno il 50% del totale del finanziamento) ed Ecologica delle PMI e promuoverne la competitività sui mercati esteri.
Soggetti beneficiari
Il soggetto richiedente il finanziamento (il “Richiedente”) deve essere una PMI o una Mid Cap (imprese non qualificabili come piccole e medie imprese, con un numero di dipendenti non superiore a 1.500 unità) , con sede legale in Italia costituita in forma di società di capitali e che abbia depositato presso il Registro imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi.
Ai fini dell’ammissibilità all’Intervento l’Impresa Richiedente: deve avere un Fatturato Estero la cui media degli ultimi due esercizi sia almeno il 20% del fatturato aziendale totale, oppure pari ad almeno il 10% del fatturato aziendale dell’ultimo bilancio depositato; qualora, sia attiva solo in via secondaria nei Settori esclusi – e a tal fine, si farà riferimento ai settori come indicati alla CCIAA – dovrà rilasciare una “Dichiarazione dell’Impresa Richiedente attestante che l’Intervento non riguarda i Settori esclusi” sulla base del format di cui al Paragrafo Allegati della presente Circolare.
Sono escluse dalle agevolazioni:
SEZIONE A – Agricoltura, Silvicoltura e Pesca tutte le attività;
SEZIONE C – Attività manifatturiere – esclusivamente le attività di cui alle seguenti classi 10.11 Produzione di carne non di volatili e dei prodotti della macellazione – attività dei mattatoi) e 10.12 (Produzione di carne di volatili e dei prodotti della macellazione – attività dei mattatoi).
Entità e forma dell’agevolazione
E’ un finanziamento a tasso agevolato in regime “de minimis” con co-finanziamento a fondo perduto in regime di “Temporary Framework*”:
- L’importo massimo dell’intervento che l’impresa richiedente può chiedere è pari al minore tra euro 1.000.000,00 e il 25% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati dall’impresa richiedente;
- Quota massima a fondo perduto: fino al 40% per le PMI del Sud (i), fino al 25% per le restanti PMI;
Durata del finanziamento: 6 anni, di cui 2 di pre-ammortamento.
Tasso d’interesse agevolato pari al 10% del Tasso di Riferimento UE per tutta la Durata del Finanziamento.
Il rimborso del Finanziamento avviene in 8 rate semestrali posticipate a capitale costante, a partire dal termine del Periodo di Preammortamento.
Attività finanziabili e Spese ammissibili
Spese per la Transizione Digitale che dovranno rappresentare almeno il 50% delle spese ammissibili finanziate:
- integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali;
- realizzazione/ammodernamento di modelli organizzativi e gestionali in ottica digitale;
- investimenti in attrezzature tecnologiche, programmi informatici e contenuti digitali;
- consulenze in ambito digitale (i.e. digital manager);
- disaster recovery e business continuity;
- blockchain (esclusivamente per la notarizzazione dei processi produttivi e gestionali aziendali);
- spese per investimenti e formazione legate all’industria 4.0 (es. cyber security, big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, simulazione e sistemi cyber-fisici, sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborative, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine).
Spese per la sostenibilità e l’internazionalizzazione che dovranno rappresentare non più del 50% delle Spese Ammissibili finanziate:
- spese per investimenti per la sostenibilità in Italia (es. efficientamento energetico, idrico, mitigazione impatti climatici, ecc);
- spese per internazionalizzazione (es. investimenti per singole strutture commerciali in paesi esteri, consulenze per l’internazionalizzazione, spese promozionali e per eventi internazionali in Italia e all’estero ecc);
- spese per valutazioni/certificazioni ambientali inerenti il finanziamento, ivi incluso le eventuali spese per le verifiche di conformità agli Orientamenti tecnici della Commissione Europea (2021/ C 58/01) sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (“Do no significant harm –DNSH) ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.
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A cura di
Michele Alberico
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