Con la nuova manovra di Bilancio del Governo, il bonus pubblicità è stato prorogato anche per il 2022. Il bonus consentirà alle azienda di usufruire di un credito di imposta sulle spese sostenute per pubblicità su giornali (anche on-line) e media, purchè regolarmente registrate in tribunale.
Tale agevolazione può essere richiesta all’Agenzia delle Entrate dopo aver stabilito i termini per la presentazione della domanda. Il credito sarà concesso, per il 2022, nella misura unica del 50% del valore assoluto degli investimenti pubblicitari che verranno effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digital.
Il credito non si riferisce ad investimenti incrementali, ed è concesso nei limiti massimi degli stanziamenti annualmente previsti e dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.
COS’E’ IL BONUS PUBBLICITA’
Il credito di Imposta pubblicità consentirà a tutte le aziende che hanno bisogno di fare pubblicità di usufruire di tutto il 2022 per pianificare le proprie campagne e preparare la documentazione fiscale. Si rivolge a:
- Imprese
- Lavoratori autonomi
- Enti non commerciali
Questo strumento fiscale si utilizza in compensazione, attraverso il modello F24. Inoltre la domanda si presenta all’Agenzia delle Entrate attraverso l’apposita procedura telematica.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta costituisce una sorta di prenotazione, nella quale vanno indicati i dati degli investimenti che si prevede di effettuare nell’anno agevolato (investimenti già effettuati e/o da effettuare).
Tali dati dovranno essere confermati a consuntivo dal beneficiario, tramite invio di una dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nel 2022, da presentare dal 1° al 31 gennaio 2023
Successivamente Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione
COSA OCCORRE PER PRESENTARE LA DOMANDA
Al fine di una corretta presentazione della domanda occorre presentare i preventivi di spesa relativi a spese su stampa quotidiana e periodica anche on line.
Attenzione:
- non possono essere agevolate attività promozionali su siti e/o portali che non hanno un direttore responsabile, l’iscrizione al ROC o al Tribunale non possono beneficiare dell’agevolazione.
- non possono essere agevolati gli investimenti che riguardano:
altre forme di pubblicità (come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni.
a cura di Fernando Del Rosso
Innovation Manager & Dottore Commercialista
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